Violazione del diritto all’informazione: è questa la motivazione sottesa alla decisione del giudice della Corte di Appello di Salerno del 05 febbraio 2020 chiamato a pronunciarsi su una questione portata alla sua attenzione proprio da un istituto di credito.
Il rigetto delle istanze avanzate da quest’ultimo trova fondamento in un principio assai chiaro: tanto maggiore risulta l’inesperienza del cittadino per quello che attiene alla sottoscrizione di contratti di finanziamento o altro, tanto più incisivo è l’obbligo di informazione che grava sulle banche, notoriamente parte più forte del rapporto.
Motivi sottesi alla decisione de quo
La banca indica nella quasi totalità dei finanziamenti un tasso effettivo annuo inferiore a quello dichiarato nel contratto, non include tutti i costi collegati a carico del cliente e ciò induce il consumatore, ignaro e non consapevole della realtà dei fatti, a sottoscrivere quel finanziamento.
Questo caso portato all’attenzione della Corte di Appello salernitana fa giustizia, rendendosi un provvedimento di esempio per altri casi analoghi.
La banca ha omesso, nel caso specifico, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili a guidarlo verso una scelta consapevole e più circostanziata possibile: si tratta di una consuetudine da sempre radicata, lenta a morire.
La causa, portata in appello dall’istituto di credito, è stata rigettata ed il giudice di seconde cure ha confermato il comportamento irregolare della banca che ha omesso di fornire appunto, al proprio cliente, tutte le indicazioni che si rendono indifferibili nei rapporti contrattuali.
La portata della decisione e le sue conseguenze
Il provvedimento di rigetto disposto dal giudice della Corte ha una grande valenza in termini di salvaguardia dei diritti di informazione, correttezza e rispetto tra i contraenti.
Quest’ultimi, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi inesperti, non dispongono delle informazioni e dei mezzi utili a farsi una valutazione complessiva circa la bontà del contratto che stanno andando a siglare o dell’operazione che stanno andando a compiere.
Da qui, la maggiore esposizione al rischio.
È, dunque, più che giusta la decisione della banca che viene quindi condannata a rimborsare al cliente tutti gli interessi pagati fino alla decisione in oggetto, dovendosi ritenere il contratto in questione nullo, pertanto privo di effetti con effetto retroattivo e sine die.
Chiarezza e trasparenza devono orientare i rapporti tra i contraenti e, come nel caso di specie, all’atto di firmare un contratto di finanziamento il consumatore deve essere messo al corrente con contezza e precisione del tasso effettivo globale che verrà pagato per quel finanziamento, compresi costi e spese complessive.
Anche in questo caso la battaglia giudiziaria è stata vinta.
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